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AIA: nuovo adempimento per i soggetti interessati dal DM272. Chiedi informazioni al nostro personale.

Con la pubblicazione del DM 272 del 13/11/2014 vengono stabilite le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento di cui all’art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il Decreto individua i soggetti coinvolti e le tempistiche da rispettare per l’invio della Relazione.

I soggetti coinvolti da tale adempimento risultano essere:

- i gestori di impianti ricadenti nell’Allegato XII Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , esclusi quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300   MW alimentate esclusivamente a gas naturale;

- i gestori delle attività ricadenti nell’Allegato XIII Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. , nel caso in cui eseguendo la procedura di cui all’Allegato 1 del DM 272 risulti verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Per i gestori di impianti già in possesso di AIA statale le scadenze previste dal DM 272 vedono :

- entro 3 mesi dall’entrata in vigore del DM 272  l’obbligo di comunicazione degli esiti della procedura di cui all’Allegato 1 del DM272 ;

- entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DM 272 la presentazione della Relazione di Riferimento.

Per gli impianti non ancora in possesso di AIA al momento dell’entrata in vigore del Decreto, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà contenere la Relazione di Riferimento o l’esito negativo della procedura di cui all’Allegato 1 del DM 272.

Europrogetti S.r.l. mette a disposizione il proprio personale e la propria competenza per fornire ulteriori informazioni sull’argomento.

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