La notifica SCIP obbligo dal 05 Gennaio 2021
A partire da gennaio 2021, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (WFD), è stato istituito il database SCIP, il quale raccoglierà tutte le informazioni sugli articoli contenenti SVHC
presentate appositamente all’ECHA dalle aziende che producono, importano o forniscono articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate.
Dall’approvazione del regolamento REACH sulle sostanze pericolose, avvenuta nel 2006, le aziende si sono abituate a ricevere richieste da parte dei propri clienti o committenti legate al contenuto di sostanze
altamente preoccupanti (SVHC) contenute nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei loro prodotti, e a richiedere informazioni in merito a queste sostanze ai loro fornitori.
Questo adempimento deriva dall’art. 33 del Reach che dispone appunto che i fornitori di articoli che contengono unadi queste sostanze in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso)debbano fornire informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro dell’articolo ai destinatari dell’articolo.
- La sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso.
- la sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all’anno.
- Le aziende devono effettuare la notifica non oltre sei mesi dopo l’inclusione della sostanza nell’elenco di sostanze candidate.
Vi sono due casi in cui una notifica non viene richiesta: Il produttore o l’importatore di un articolo può escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente alle sostanze durante condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili dell’articolo, compreso il suo smaltimento. In questi casi il produttore o l’importatore fornirà istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo. Nello specifico i produttori ed i fornitori di prodotti (ad es. ”semilavorati, componenti, accessori, ecc.) devono informare i propri clienti commerciali ai sensi dell’Art. 33 del suddetto Regolamento Reach se del piombo è contenuto in una concentrazione superiore allo 0,1% nel più piccolo prodotto parziale. Per i “componenti” ciò significa concretamente che “ogni più piccolo prodotto di un prodotto composto” è utilizzato come valore di riferimento per il calcolo.
- fabbricanti o importatori dell’UE di sostanze in quanto tali o contenute in miscele;
- produttori o importatori dell’UE di articoli che soddisfano i criteri indicati negli Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli;
- “rappresentanti esclusivi” stabiliti nell’UE e designati da un fabbricante, un responsabile della formulazione o un produttore di un articolo stabilito al di fuori dell’UE, per l’adempimento degli obblighi di registrazione incombenti agli importatori.
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