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Nuove regole di prevenzione incendi per i depositi di gas naturale e biogas

Il Ministero dell’interno ha approvato il decreto 3 febbraio 2016 contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di gas naturale e biogas.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi sia di nuova realizzazione che esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto), quali:

  • depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
  • depositi di biogas (anche con densità superiore a 0,8)

I depositi devono, quindi, essere realizzati e gestiti in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Il decreto entrerà in vigore il 90° giorno dalla pubblicazione, ossia il 12 maggio 2016.Per maggiori in formazioni si allega la regola tecnica allegata al decreto:

Allegato Regola Tecnica

[Fonte: Biblus-net]