Aria: le emissioni da linee trattamento fanghi sono “scarsamente rilevanti”
Con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 gennaio 2014 è stata modificata la parte I dell’Allegato IV, alla parte V del d. lgs 152 (cosiddetto Testo unico ambientale), si stabilisce che le «Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico» sono inserite tra gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, di cui all’art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, andando finalmente a chiarire un aspetto che è rimasto per lungo tempo “in sospeso” nella normativa vigente, in particolare dopo le modifiche al Testo Unico Ambientale introdotte dal D.Lgs. 128/2010.
Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2014, n. 33.